In occasione dei prossimi festeggiamenti in onore della Santa Patrona, l’Amministrazione comunale di Paternò , guidata dal sindaco Mauro Mangano, ha emesso un ‘ordinanza in cui si vieta la raccolta dei fondi da parte di persone non autorizzate per realizzare la festa. Un uso, o meglio un abuso, a cui i commercianti si erano ormai assuefatti, ma che di fatto non ha nulla di legale. Le richieste, infatti, non erano certo il risultato della devozione alla Santa ma stavano assumendo nel tempo il sapore di un “atto dovuto”. Da precisare, tra l’altro, che le cifre raccolte non servivano a finanziare l’organizzazione della festa.
Sulla questione è intervenuta anche l’assessore Valentina Campisano : “In prossimità della festa di S. Barbara, è la prima ordinanza che emaniamo per evitare intanto che i cittadini siano importunati da persone non autorizzate a raccogliere fondi per realizzare una festa tanto sentita, quanto attesa dalla città. Ci stiamo anche attivando per ultimare il regolamento per i portatori dei cerei, per evitare anzitempo ciò che si è verificato lo scorso anno. Infine- continua l’assessore- è nostra intenzione costituire una Fondazione che con il supporto di questa amministrazione e del Comitato per i festeggiamenti reperisca fondi utili per realizzare una festa che come vuole la tradizione sia degna della nostra Santa. L’esigenza di una Fondazione ad hoc nasce principalmente dalla consapevolezza che il comune non ha più i mezzi per sostenere simili spese”.
Riportiamo integralmente l’ordinanza:
Constatato che nel territorio comunale di Paternò ed in particolare nelle vie principali del centro cittadino, nei pressi delle attività commerciali o davanti alle chiese a partire dal mese di agosto si rileva la presenza di persone che esercitano la questua con la motivazione di raccogliere fondi per finanziare le attività che i portatori dei cerei effettuano in occasione dei festeggiamenti in onore alla Santa Patrona di Paternò;
Che è unanime il sentimento di disagio dei cittadini di fronte a tale fenomeno che spesso si prospetta con modalità moleste o quantomeno con fastidiosa petulanza;
Ravvisata la necessità di agire con un provvedimento idoneo a tutelare gli interessi della collettività locale per la salvaguardia delle persone contro ormai diffuse condotte petulanti o moleste poste in essere da soggetti che si presentano con finalità riconducibili ai festeggiamenti di Santa Barbara;
Riconoscendo nell’azione preventiva affidata in particolare agli Enti Locali uno strumento di ausilio ad arginare fenomeni latenti di criminalità o turbative dell’ordine sociale;
Atteso che sono autorizzati alla raccolta di fondi per i festeggiamenti in onore alla Santa Patrona di Paternò esclusivamente i Rettori dei Cerei o loro delegati all’uopo formalmente autorizzati dal Comitato per i festeggiamenti di Santa Barbara ed identificati mediante apposito cartellino;
Atteso che nella sua veste istituzionale spetta al Sindaco la vigilanza delle persone al fine di prevenire fenomeni comportanti pericolo per la salute pubblica nonché ai sensi dell’art. 54 del D. lgs. N. 267/2000 come modificato dalla Legge n. 125/2008 spetta al Sindaco, adottare con atti motivati provvedimenti finalizzati a prevenire e ad eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 5 Agosto 2008 che, ai sensi del comma 4 bis, art. 54 del D. lgs. N. 267/2000 come modificato dall’art. 6 del D.L. 92/2008, convertito in Legge n. 125/2008, ha provveduto ad individuare l’ambito di applicazione delle rinovellate competenze del Sindaco;
Visto l’art. 660 Codice Penale per la fattispecie contravvenzionale della molestia;
Visto l’art. 190 del Codice della Strada circa le norme di comportamento dei pedoni sulle strade pubbliche;
Visto l’art. 50 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267;
Attesa la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;
ORDINA
Fatto salvo quanto disposto dalle norme del Codice Penale e da altre disposizione di legge e regolamenti vigenti nelle specifiche materie:
- E’ fatto divieto, su tutto il territorio comunale di Paternò, di chiedere la questua ovvero mendicare in qualsiasi forma;
- Sono autorizzati alla raccolta di fondi per i festeggiamenti in onore alla Santa Patrona di Paternò esclusivamente i Rettori dei Cerei o loro delegati all’uopo formalmente autorizzati dal Comitato per i festeggiamenti di Santa Barbara ed identificati mediante apposito cartellino;
- Il comportamento di cui sopra è oggetto di divieto, in considerazione delle caratteristiche di contingibilità ed urgenza della presente ordinanza, dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale;
AVVISA
Copia della presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, verrà trasmessa comunque all’Ufficio Territoriale del Governo ed alle forze di polizia.
Le forze dell’ordine e la polizia municipale sono incaricate della vigilanza e degli interventi ritenuti necessari per garantire il rispetto e l’applicazione del presente provvedimento.
Che la violazione alle disposizioni della presente ordinanza sono punite, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000, con l’irrogazione della sanzione amministrativa di un importo tra €. 25,00 ad €. 500,00;
E’ ammesso il pagamento in misura ridotta per un importo pari €. 50,00;
Ai sensi dell’art. 18 L. 24 Novembre 1981, n. 689 Autorità Amministrativa competente è il Sindaco di Paternò al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla legge.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale, e per estratto sul sito web del Comune, verranno attivate forme di comunicazione rivolte alla cittadinanza da parte dei competenti servizi comunali e verranno date altresì informazione al pubblico mediante comunicato stampa agli organismi di informazione locali.
.DA ATTO
Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o dalla scadenza della pubblicazione o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla scadenza della pubblicazione.
La presente ordinanza deve essere trasmessa immediatamente a:
- Al Segretario Generale;
- Al Presidente del Consiglio Comunale;
- Al Comandante della Polizia Municipale;
- Al Comandante Compagnia Carabinieri di PaternÚ;
- Al Comandante Stazione Carabinieri di PaternÚ;
Di disporre, infine, la pubblicazione della presente nelle forme di legge.
La trasmissione della presente ordinanza Ë a cura del Settore III Servizi Culturali e P. I. secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Dalla Residenza Municipale lì 14.10.2016