Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diffusa dall ‘Associazione Forense di Paternó , tramite il suo presidente , avv. Maria Grazia Pannitteri , relativa a disservizi dovuti alla riduzione delle unità giudicante all ‘interno dell’ufficio del Giudice di Pace:
“In data odierna, l Associazione Forense di Paternò, in persona del presidente, avvocato Maria Grazia Pannitteri, unitamente al sindaco di Paternò, Nino Naso, ha incontrato, presso i locali di Piazza Giovanni Verga, il Presidente del Tribunale di Catania, dott. Francesco Saverio Maria Mannino, insediatosi nel mese di luglio 2017. Assente, per impegni istituzionali, il senatore avvocato Salvo Torrisi che non ha fatto mancare ad oggi il suo sostegno all’Associazione. L’ avvocato Pannitteri ha sottoposto all’attenzione del Presidente del Tribunale la difficile situazione in cui versa l’Ufficio del Giudice di Pace di Paternò. Infatti, dal mese di giugno 2016, l’Ufficio è passato da tre unità giudicanti ad una sola, insufficiente a gestire il contenzioso pendente. Dai rilievi del I trimestre 2017, emerge che sono pendenti circa 1300 giudizi civili e circa 200 giudizi penali. Il presidente dell’Associazione ha, pertanto, fatto presente che nonostante gli sforzi del personale di Cancelleria e del Giudice di Pace, dott.ssa Motta, la situazione continua ad essere in piena emergenza. Il Presidente del Tribunale ha dimostrato piena disponibilità e si è dichiarato pronto ad attivare i canali istituzionali competenti ad adottare gli opportuni provvedimenti, al fine di migliorare il funzionamento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Paternò, nell’attesa dei provvedimenti definitivi di competenza dal CSM. In proposito, con risposta a quesito del 9 novembre 2016, il CSM ha precisato che in attesa dell’emanazione dei decreti legislativi che disciplineranno le procedure di nomina dei giudici onorari di pace in attuazione della legge n. 57 del 28 aprile 2016, può ovviarsi alla situazione di vacanza degli Uffici del giudice di pace mediante provvedimenti di reggenza adottati dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 374/1991, ovvero mediante provvedimenti di applicazione endodistrettuale adottati dal Presidente della Corte di appello ai sensi dell’art. 6 della citata legge n. 57/2016”.
Cultura e società
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